venerdì, agosto 07, 2009

Giornalismo nel paese delle banane




Un ennesimo pessimo esempio di giornalismo. Il corsera ha ormai paura della sua ombra? Se si pubblica un articolo del genere signori, si deve mettere il nome della compagnia. Altrimenti lasciate stare.


Fonte: corsera
Volo annullato senza validi motivi. Il viaggiatore deve essere risarcito
Sentenza del giudice di pace di Catania: riconosciuta la «compensazione pecuniaria» per il passeggero

MILANO - Il passeggero che dovesse subire un’odissea tra gli aeroporti per ritardi e cancellazioni di voli, senza che sussista una «causa di forza maggiore», e che in questo caso non venisse adeguatamente assistito dalla compagnia aerea ha diritto ad una «compensazione pecuniaria» e a un risarcimento. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catania, che ha accolto la domanda di risarcimento di un passeggero, che doveva tornare a Catania con i voli Pisa-Roma e Roma-Catania: giunto all'aeroporto di Pisa aveva invece appreso che il volo era stato cancellato. Lo rende noto Confconsumatori, spiegando che «si tratta di una delle primissime sentenze in Italia che riconoscono il diritto del passeggero ad avere corrisposta la cosiddetta "compensazione pecuniaria" e l'ulteriore risarcimento dei danni subiti, così come previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004, entrato in vigore nel febbraio del 2005».
L'ODISSEA PISA-ROMA - Il consumatore aveva vissuto una vera e propria odissea in quanto, dopo circa tre ore di attesa senza informazioni e assistenza, era stato portato a Roma a bordo di un pullman, arrivando a Fiumicino all'una e mezza di notte. Alle tre di notte, dopo aver atteso oltre un'ora, era stato trasportato in albergo, per essere successivamente ritrasferito, dopo poche ore, a Fiumicino con successivo imbarco sul volo Roma-Catania delle ore 8.55. La compagnia aerea nel corso del giudizio aveva eccepito che la cancellazione del volo era avvenuta per motivi tecnici, causa non imputabile, che comporta, dunque, l'esclusione della compensazione pecuniaria. I


I RILIEVI DEL GIUDICE - l giudice ha invece osservato che, sulla base della documentazione agli atti, anche altri voli con la stessa avaria non erano stati cancellati e conseguentemente non ha ritenuto sussistere la causa di forza maggiore esimente di responsabilità. Inoltre, non era stata fornita al passeggero l'adeguata assistenza prevista sempre dal regolamento comunitario. Il giudice ha, perciò, condannato la compagnia aerea al pagamento della somma di 250 euro come compensazione pecuniaria e di 550 euro a titolo di risarcimento danno patrimoniale ed esistenziale. Oltre alla condanna alle spese del giudizio. «Si tratta di una importantissima pronuncia che costituisce un utile precedente per il riconoscimento dei diritti dei passeggeri previsti da un regolamento comunitario purtroppo ancora poco conosciuto ed applicato», hanno dichiarato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e Maurizio Mariani, che hanno assistito in giudizio i consumatori.

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