venerdì, giugno 27, 2008

Chi ha ragione?



COMMISSIONE UE: SCHEDATURE IMPRONTE ROM CONTRO DIRITTO COMUNITARIO…
(Adnkronos/Aki) - Gli Stati membri dell'Unione europea non possono prendere misure di schedatura o prelievo di informazioni biometriche come impronte digitali per singoli gruppi nazionali o etnici. Lo ha detto Pietro Petrucci, uno dei portavoce della Commissione europea. Petrucci si è rifiutato di commentare direttamente l'annuncio lanciato dal ministro dell'Interno Roberto Maroni di una banca dati con le impronte digitali dei rom. "Si tratta solo di un annuncio -ha detto- e noi non commentiamo annunci. Parliamo solo quando siamo di fronte a un fatto concreto, a un atto giuridico dello Stato membro".

Tuttavia, di fronte alla domanda dei giornalisti se sia in generale compatibile con le norme Ue contro la discriminazione e i pari diritti dei cittadini comunitari che uno Stato membro schedi le impronte dei soli rom, Petrucci ha risposto chiaramente: "no". Il portavoce ha spiegato inoltre che il governo italiano dovrà notificare la norma a Bruxelles una volta che il decreto, passati i due mesi di rito, sarà convertito in legge. Petrucci ha comunque aggiunto che "non è mai successo finora in uno Stato membro" che si schedino le impronte di un singolo gruppo.

2 - IMPRONTE AI BAMBINI IMMIGRATI PREVISTE DA REGOLAMENTO UE…
(Adnkronos) - La proposta del ministro dell'Interno Roberto Maroni di prendere le impronte digitali ai bambini dei campi nomadi, nell'ambito delle misure per la sicurezza, ha fatto piovere sul titolare del Viminale le critiche del Garante della Privacy, dell'Unicef, della Caritas, della Cgil, della sinistra e dell'Ue. Maroni ha respinto le critiche spiegando come la sua proposta si concretizzerebbe in un censimento e non in una schedatura. E soprattutto ha invitato quanti lo hanno criticato e continuano a farlo ad informarsi prima di attaccare a testa bassa. Ed a ragione, perche' proprio un recente regolamento dell'Unione europea in tema di immigrazione, il 380 del 18 aprile di quest'anno prevede espressamente il ricorso agli 'identificatori biometrici', le impronte digitali, appunto: "il rilevamento delle impronte digitali -si legge nella norma comunitaria- e' obbligatorio a partire dall'eta' di sei anni".

Secondo le nuove regole che modificano il regolamento n. 1030 del 2002 per l'istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati al fine di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare "attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legislazione nazionale richiede la presentazione del permesso di soggiorno".

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno "comprende un supporto di memorizzazione contenente l'immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione e' dotato di capacita' sufficiente per garantire l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati". Secondo il nuovo regolamento Ue gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l'immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di Paesi terzi. La procedura, recita il regolamento, "e' stabilita' conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo".

"Il rilevamento delle impronte digitali – prosegue l'articolo 4-ter del nuovo regolamento U e- e' obbligatorio a partire dall'eta' di sei anni". Ovviamente, le persone alle quali e' impossibile, per motivi fisici, prendere le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di rilevamento.

Per adeguarsi alle norme sul rilevamento delle impronte digitali, i Paesi aderenti all'Ue hanno tre anni di tempo, mentre per quel che riguarda la fotografia come principale identificatore biometrico i tempi tecnici fissati dall'Ue per l'adeguamento alle nuove regole sono stati fissati in due anni. Naturalmente, l'attuazione del nuovo regolamento non inficia la validita' dei permessi di soggiorno gia' rilasciati, "salvo decisione contraria dello Stato membro interessato".

Il permesso di soggiorno comprendente gli identificatori biometrici, si legge tra l'altro nel regolamento Ue, sara' prodotto come documento separato (nel formato Id1 o Id 2) e utilizzera' le prescrizioni tecniche stabilite nei documenti Icao sui visti a lettura ottica o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte).

Come supporto di memorizzazione e' utilizzato un microprocessore. Gli Stati membri, viene rilevato nel regolamento Ue, possono memorizzare dai in questo microprocessore o inserire nel permesso di soggiorno un'interfaccia duale o un microprocessore a contatto separato inseriti sul retro della carta, che pero' "sono destinati ad usi nazionali e non devono in nessun modo interferire con il microprocessore".

L'inserimento di identificatori biometrici, si legge nelle considerazioni del Consiglio dell'Ue che precede il testo del nuovo regolamento, "costituisce una tappa importante verso l'utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame piu' sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l'uso fraudolento".

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