venerdì, novembre 13, 2009

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Due anni è la "durata ragionevole"
Dopo il processo si estingue

Due anni è la "durata ragionevole" Dopo il processo si estingue
ROMA - La maggioranza ha presentato al Senato il disegno di legge sul 'processo breve': 'Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della costituzione e dell'articolo 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo'. Tra le firme dei presentatori, quella del capigruppo e del vicecapogruppo del Pdl Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello e del presidente dei senatori leghisti Federico Bricolo.

Durata ragionevole. Nell'articolo 1 del disegno di legge si fissano le modalità per la durata "ragionevole" dei processi, oltre la quale, se il ddl diventasse legge, il processo verrà estinto: "Non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma".

Applicabilità ai processi pendenti. Nella conclusione dell'articolato viene chiarito che "le disposizioni dell'articolo 2 (sull'estinzione dei processi) si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla corte di cassazione".

Inizio del processo. Nel provvedimento si precisa che "il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell`istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato", il che fissa l'inizio del processo alla data in cui l'accusa chiude le indagini e avanza la richiesta di rinvio a giudizio. "Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno".

Quali processi si estinguono. Se vengono superati i limiti di ragionevole durata, il processo è estinto (articolo 2) "nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione".

Le eccezioni. Fanno eccezione alle disposizioni sull'estinzione del processo una serie di fattispecie penali. Questo il testo del paragrafo sui reati per i quali i processi non posso essere estinti anche oltre la 'ragionevole durata': "delitto di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416 del codice penale; delitto di incendio previsto dall'articolo 423 del codice penale; delitti di pornografia minorile previsti dall'articolo 600-ter del codice penale; delitto di sequestro di persona previsto dall'articolo 605 del codice penale; delitto di atti persecutori previsto dall'articolo 612-bis del codice penale; delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale; delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale; delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall'articolo 643 del codice penale; delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale; reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

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